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Assegno di maternità

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L' Assegno di Maternità, concesso dal Comune, è riservato alle donne italiane e/o straniere comunitarie o alle donne extracomunitarie in possesso della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non lavorino o non abbiano la maternità retribuita: la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita compilando e presentando l'apposita domanda disponibile presso l'ufficio servizi socio-culturali ed allegando la certificazione I.S.E.E. Per maggiori informazioni www.inps.it nella sezione Informazioni - Prestazioni a sostegno del reddito - Assegno maternità dello stato e dei comuni.


A chi è rivolto

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS. Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Descrizione

L' Assegno di Maternità, concesso dal Comune, è riservato alle donne italiane e/o straniere comunitarie o alle donne extracomunitarie in possesso della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non lavorino o non abbiano la maternità retribuita: la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita compilando e presentando l'apposita domanda disponibile presso l'ufficio servizi socio-culturali ed allegando la certificazione I.S.E.E. Per maggiori informazioni www.inps.it nella sezione Informazioni - Prestazioni a sostegno del reddito - Assegno maternità dello stato e dei comuni.

Come fare

I cittadini residenti possono richiedere l’assegno di maternità compilando l'apposita domanda in allegato e trasmetterla via mail a: protocollo.buscate@legalmail.it unitamente al documento di identità di chi presenta la richiesta.

Cosa serve




L'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, e' pari a euro 413,10, se spettante nella misura intera.
Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, e' pari a euro 20.668,26.
 


 

Cosa si ottiene

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Tempi e scadenze

La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Accedi al servizio

Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Socio-Culturali

Riferimenti Normativi

Articolo 74 del D.Lgs. del 26 marzo 2001 n. 151 (assegno di maternità).

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia: Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternita' (26A00545) (GU n.32 del 9-2-2026).


Condizioni di servizio

Si vedano allegati.

Documenti e Allegati

Contatti

Ufficio dei Servizi alla Persona
Indirizzo: Piazza San Mauro 1 - Buscate (Mi)

Telefono:
0331 177941 int. 1 int. 5
PEC:
protocollo.buscate@legalmail.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 10/02/2026


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