Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 10 del 14/01/2026, è stata fissata al 22 e 23 marzo 2026 la data del referendum popolare confermativo.
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01 modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165).
Come esprimere l’opzione:
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di BUSCATE che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
Compilare in ogni sua parte l’apposito modulo allegato in cui devono essere contenute:
• l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
• la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
- Allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
Modalità di trasmissione modulo:
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di BUSCATE in uno dei seguenti modi:
1. Posta ordinaria;
- Posta elettronica all’indirizzo: ssddbuscate@comune.buscate.mi.it;
- Posta elettronica certificata (pec): protocollo.buscate@legalmail.it
- Consegna a mano da persona diversa dall’interessato.
Termini per esprimere l’opzione:
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione, quindi entro il 18 febbraio 2026.
Avvertenze importanti:
È richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all’estero al momento in cui effettua la domanda purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (forze armate e forze di polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i
familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza